21 February, 2011

Lo Status di "Senza Fissa Dimora". Un Diritto del Cittadino Fulltimer.

La normativa anagrafica italiana si basa sul principio fondamentale della dimora abituale, ma questo principio non può, ovviamente, trovare applicazione per chi una dimora fissa non ce l'ha come è il caso di molti fulltimers che vendono o lasciano definitivamente la propria casa per andare a vivere in camper e non hanno familiari o amici dove iscrivere il proprio indirizzo o per diverse ragioni non lo gradiscono; per questo motivo il legislatore, in merito all'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, è ricorso al principio del domicilio. In pratica questa particolare categoria di persone sceglie il comune dove essere iscritta all'anagrafe e il comune provvederà all'iscrizione in una via inesistente, appositamente inventata. Sembrerebbe tutto molto semplice, ma purtroppo si è evidenziata una situazione particolarmente difficile, caratterizzata, in molti casi, dalla negazione del diritto dei senza fissa dimora all'iscrizione anagrafica. La conferma di questo dato preoccupante è venuta dall'assessore alla famiglia e ai servizi sociali del comune di Torino, Stefano Lepri, che ha recentemente affermato che il riconoscimento della residenza fittizia per le persone senza fissa dimora, rappresenta un principio di civiltà, spesso negato da comportamenti delle amministrazioni comunali che denotano scarsa conoscenza delle norme vigenti. Come ha precisato la Cassazione, Sezioni Unite Civili, n. 449, del 19.6.2000, l'iscrizione anagrafica non è un provvedimento concessorio, ma è un diritto per il cittadino e un obbligo per l'ufficiale d'anagrafe. Tuttavia, mentre i normali requisiti per l'iscrizione anagrafica sono di carattere soggettivo, ma soprattutto oggettivo, in quanto la residenza è nel luogo di dimora abituale e nello stesso luogo è obbligatoria l'iscrizione anagrafica, per le persone senza fissa dimora, vale il solo criterio soggettivo che, come detto, si concretizza in una scelta discrezionale dell'interessato. Il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 10257 del 2.6.2003, relativa proprio ad un caso di residenza negata a persona senza fissa dimora, afferma testualmente: Il Comune, quale ufficiale del Governo, è tenuto esclusivamente a dare applicazione alle norme regolanti la materia, sicchè in capo al cittadino richiedente, qualora ricorrano tutti i presupposti, si configura un vero e proprio diritto soggettivo all'iscrizione. Esiste purtroppo una situazione di diffusa illegittimità nei comportamenti di molte Amministrazioni comunali, con colpe equamente divise fra servizi sociali e anagrafi. Non si pone la questione delle diverse modalità di iscrizione anagrafica, peraltro non disciplinate dalla normativa vigente, ma si deve denunciare il malcostume di molte amministrazioni, soprattutto di grandi città, che pongono dei limiti e degli ostacoli alle iscrizioni anagrafiche dei cittadini senza fissa dimora. Si tratta di comportamenti privi di legittimità giuridica. Gli ufficiali d'anagrafe, si difendono denunciando il tentativo diffuso da parte di persone che hanno problemi con creditori o altro, di far credere di non avere alcuna dimora abituale per poter ottenere l'iscrizione anagrafica in una via inesistente e quindi essere difficilmente rintracciabili. L'aspetto patologico del problema non può tuttavia condizionare l'operato del pubblico ufficiale di fronte a cittadini che sono titolari di diritti effettivi e giuridicamente tutelati.
(Vi invitiamo a postare qui sotto nella sezione commenti, la vostra esperienza in merito.)

3 comments:

  1. Ciao, ma se uno decide di prendere una residenza fittizia, poi dove si riceve la posta ?
    Grazie, Mario.

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  2. No si prende!
    La residenza è una cosa, la posta un altra. devi avere un amico che ti fa da indirizzo: a chi ti vuole spedire (banche per conto corrente ecc) dai indirizzo dell'amico e quando la posta arriva lui te la da. Anche un bar o un negozio vanno bene, se i titolari ti aiutano.

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